Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. Ai procedimenti pendenti alla data del 23 maggio 2007, per i quali successivamente a tale data non siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del

 

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decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano le suddette norme.
      2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, le parti hanno facoltà di richiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazioni dei difensori, che gli stessi possono rispettivamente comunicarsi anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, e che devono essere depositate nella cancelleria del giudice a cura della parte più diligente. In tale caso il procedimento prosegue con le attività che avrebbero dovuto essere svolte al momento del mutamento del rito.